STOP ALLA CESSIONE CREDITI EDILIZI.

ALCUNE DEROGHE, CHI NE BENEFICERÀ DI PIU’?

SI CHIUDE LA STALLA DOPO CHE I BUOI SONO SCAPPATI”.

 

Gregorio Pietro D’Amato[1]

 

  1. Conversione in legge del D.L. 16 febbraio 2023 n. 11 per lo stop alle cessioni dei crediti.  2. I lavori che non consento più la cessione dei crediti. Il caso delle “truffe” per arricchirsi a danno di tutti noi. 3. Deroghe alla cessione dei crediti per tipologia di lavori, soggetti e tempistica di inizio lavori ma non per quelli che iniziano dopo il 17 febbraio 2023.  4. Controlli preventivi per le cessioni dei crediti ma sempre per i lavori che si eseguono in deroga. Controlli estesi per tutti per l’esonero da responsabilità quale cessionario. IN misura minore per le banche cessionarie.   5. Modalità di fruizione della cessione del credito già maturato e/o ceduto e quello che maturerà per il termine dei lavori già iniziati. Il paracadute per le banche 6. Conclusioni.

 

 

  1. Conversione in legge del D.L. 16 febbraio 2023 n. 11 per lo stop alle cessioni dei crediti.

 

A decorrere dalla data del 17 febbraio 2023 entrata in vigore del D.L. 11/2023, ed ora definitivamente convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 aprile 2023, n. 38., non è consentito l'esercizio delle opzioni in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

Così non è consentito l'esercizio delle opzioni  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

  1. I lavori che non consento più la cessione dei crediti. Il caso delle “truffe” per arricchirsi a danno di tutti noi.

Lo stop alla cessione riguarda tutti i lavori edili che, invece, prima, anche con un semplice ed immediato controllo si potevano evitare le truffe eclatanti che ora stanno emergendo,-  si apprendere dai primi controlli della GdF e Age, anche in sede di audizioni parlamentari: lavori per milioni di euro mai iniziati, prestanome e titolari di imprese defunti, imprese fantasma come titolari di immobili mai esistiti o addirittura immobili fantasma -    e che ora il governo in maniera draconiana ha dovuto porvi rimedio andando a danneggiare  soprattutto i cittadini ed imprese corretti ed onesti.

Lo stop riguarda i lavori:

a)  recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b)  efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c)  adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d)  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

Prima dell’attuale e definito Decreto per arginare i c.d. furbetti con due articoli pubblicati in data 25/11/2021[2] e 09/12/2021  ponevo l’accento su come si poteva fare per arginare e porre rimedio al malcostume e approfittamento, per lo più di associazioni malavitose, che hanno saputo bene cogliere l’opportunità di una legge scritta male ed applicata peggio, in occasione del primo provvedimento del Governo che ha tentato di arginare la voragine che si è creata per colpa di pochi a danno di tutti.

  Già in quella occasione con il D. L. n. 157/2021 entrato in vigore il 12/11/2021 il Governo cercò di arginare il gravissimo fenomeno che si stava verificando di frode nel settore dei “Bonus” edilizi fiscali.

 A cui ha fatto eco la stessa Agenzia delle Entrate, che prontamente, ha pubblicato il provvedimento n. 212528 del 12 novembre 2021 dal titolo: “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020”.

Pertanto, con il menzionato provvedimento del novembre 2021 si è previsto che per tutti gli interventi edilizi, e quindi non solo per il c.d. super bonus 100%, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta ed in special modo per il bonus facciate pari al 90% di credito riconosciuto e che in precedenza invece non era necessario e, con il quale- a detta del direttore Agenzia Entrate in audizione alla commissione finanze-   si sono verificate le maggiore truffe.

Con il primo provvedimento D.L. n. 157/2021 si è cercato di spostare il problema dai beneficiari ai tecnici “certificatori dei crediti e lavori” per arginare il problema.

E già all’epoca chi scrive evidenziava, con molta umiltà, con i due articoli pubblicati che sarebbe stato opportuno, invece, responsabilizzare i cessionari dei crediti, andare a verificare con un semplice sopralluogo anche di semplici incaricati se non tecnici se i lavori erano iniziati, vi erano le strutture per eseguire i lavori soprattutto nei condomini e verificare se esisteva l’immobile e soggetto richiedente, e consentire di portare in detrazione da parte dele imprese e cessionari il credito anche se superava la soglia di compensazione dell’anno a riporto per l’anno successivo.

In quanto dai provvedimenti precedenti è apparso che il legislatore ha evitato di responsabilizzare maggiormente anche l’ultimo cessionario (banche ed istituti finanziari e gruppi industriali) dai quali poteva sicurare recuperare il maltolto rispetto a chi da perdere non aveva nulla quali persone malavitose ed organizzate preventivamente e consapevolmente che se scoperti potevano nel frattempo avere fatto scomparire il mal tolto e fatto ricadere su tutti noi il debito. E non c’è da stare allegri, da dati forniti dall’Agenzia Entrate è stato stimato che per ciascun abitante italiano, quindi anche per i neonati e ultra centenari, vi sia un debito per i crediti fiscali edilizi di circa euro 2.000,00  pro capite per tutti noi appartenete alla popolazione italica.

Con il provvedimento del  novembre 2021 il Governo aveva la contezza che se avesse responsabilizzato anche il cessionario del credito, come detto banche ed altre istituzioni finanziarie, ciò avrebbe vanificato i provvedimenti dei bonus non potendo la maggior parte dei contribuenti, che avevano iniziato i lavori, ed in special modo in questo periodo di crisi, far fronte alle spese necessarie e, poi, nel tempo portarle in detrazioni dalle proprie imposte, o addirittura non avendo imposte da recuperare nel tempo per redditi molto bassi.

 

  1. Deroghe alla cessione dei crediti per tipologia di lavori, soggetti e tempistica di inizio lavori ma non per quelli che iniziano dopo il 17 febbraio 2023.

Subito dopo il D.L. n. 11/2023 che ha di fatto  posto una ghigliottina su ogni intervento di cessione del credito già per i lavori effettuati e da terminare prima del 17 febbraio 2023, è intervenuto nuovamente il Governo in sede di conversione in legge del decreto  con un suo emendamento con la legge di conversione dell’11 aprile 2023 n. 38, accortosi che molte imprese e contribuenti si trovavano danneggiati, ha previsto delle deroghe alla cessione e che riguardo:

  1. le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  2. per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  3.  per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Ulteriormente non si applica il blocco alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
  3. risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Prevedendo anche una deroga alla esclusione per la cessione dei crediti da parte di coloro che hanno una natura soggettiva come richiedenti ed esercitata dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d/bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

  1. dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  2.  dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  3. dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Enti tutti che devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E con riguardo ai soggetti di cui alla  lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, vale a dire: dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119[3] devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

Ed il legislatore ha altresì previsto che per i predetti enti  il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi deglarticoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

Ed infine vi è la deroga agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. 

 

  1. Controlli preventivi per le cessioni dei crediti ma sempre per i lavori che si eseguono in deroga. Controlli estesi per tutti per l’esonero da responsabilità quale cessionario. In misura minore per le banche cessionarie.

Evidentemente il Governo accortosi che i maggiori truffati sono stati le amministrazioni pubbliche che si sono rese cessionarie dei crediti ha previsto che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  indicati a fini statistici dall’ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011,  tra cui ricordiamo anche gli enti locali, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione dei predetti crediti.

Ferma restando, nei casi di dolo, e la previsione per il recupero dell’importo della detrazione  non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario principale, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo in detrazione non spettante e dei relativi interessi e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, finalmente vi è la responsabilità dei cessionari e come si era già avuto modo di evidenziare con i due ricimati articoli.

Però la solidarietà è esclusa in ogni caso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”;

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Attenzione però che la documentazione sopra indicata che possa escludere la responsabilità del cessionario opera con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.

E così con la conversione in legge è stato altresì previsto che il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6/bis – di cui elenco sopra indicato - non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore e, quindi su Agenzia Entrate grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Pertanto, per le banche la prova, ma come dovrebbe sempre accadere anche per i comuni contribuenti, graverà sull’Agenzia delle entrate, mentre per i poveri contributi basta un diniego da parte dell’AE per “buttarli in mezzo ad una strada”.   

 

  1. Modalità di fruizione della cessione del credito già maturato e/o ceduto e quello che maturerà per il termine dei lavori già iniziati. Il paracadute per le banche.

Dopo il blocco per tutti della cessione del credito ed a seguito delle deroghe per terminare i lavori è stato previsto in sede di conversioni legge che:

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è inserito l’8 quinquies che prevede: Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
  2. Per consentire di ottenere ancora la cessione del credito da parte dei contribuenti che dovranno terminare i lavori e, quindi per salvare le imprese e i contributi indirettamente, e si ritiene soprattutto le banche che al 31/12/2022 avevano già superato il tetto per usufruire del credito d’imposta ceduto per compensarlo con le proprie imposte e tasse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è stato previsto che: alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa, si badi bene, è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione. 

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023 sono state definite le modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi per l’applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui:

a)  all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus);

b)  all'articolo 119-ter citato decreto-legge n. 34 del 2020 (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);

c)  all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus)[4].

 

  1. Conclusioni.

Purtroppo, è sconfortante dire che le cose che si era già rappresentato di introdurre già dal 2021, si vedano i due miei contributi pubblicati, per arginare le truffe delle cessioni dei “crediti facili”, verifica di fatto esistenza immobili e lavori. ed ora, anche se non in maniera piena, sono state attuate: responsabilità cessionari, proroga di utilizzo credito in eccesso per anni successivi.

 Ormai il credito “d’imposta facile” per tutte le tipologie di lavori edili a costo zero per molti contribuenti e imprese sarà solo un ricordo ed una brutta eredità per le generazioni future, e che ci porteremo dietro con le truffe milionarie, se non miliardarie.

 Truffe orchestrate a danno di tutti noi, e che ha consentito le cessioni facili in precedenza agli istituti bancari e finanziari e, che ora gli stessi istituti finanziari, trovandosi a fare i conti con la impossibilità di utilizzare l’eccedenza di cessioni di crediti in più rispetto a quelli che potevano utilizzare in compensazione, verrà consentito di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10%  ma sempre per i crediti maturati sino al 2022.

Per i crediti successivi che sono stati per così dire “sbloccati” per i lavori sempre pregressi, ciascun cedente dovrà ancora fare i conti con il cessionario che verificata la capienza del 2023 potrà accettare la cessione o meno, ed attenersi ora alle regole della responsabilità quale cessionario che si è sempre indicata come momento per arginare le truffe, che seppure è una garanzia, rappresenta per il cedente un ulteriore rallentamento ai lavori.

Certamente un danno l’hanno ricevuto i poveri contribuenti che avendo un immobile nel contesto di un fabbricato con parti comuni logorate e ammalorate e che sta cadendo a pezzi e, nonostante le ordinanze delle autorità preposte di messa in sicurezza dell’intero fabbricato rinviano i lavori per non avere le necessarie sostanze economiche. Ciò determina non solo un pregiudizio per gli stessi condomini ma anche per i terzi che potrebbero essere vittima di distacchi di intonaco e cornicioni passando sotto questi immobili precari.  Una soluzione ed attenzione si auspica che possa essere vista dal nuovo Governo che dinanzi a situazioni eclatanti e con la presenza di ordinanze delle autorità preposte ai controlli quali: Vigili del Fuoco e uffici tecnici comunali, che evidenzino lo stato di pericolo, si possa, così, nuovamente usufruire di interventi se non per l’intero importo almeno in parte e “mai superiore all’intervento stesso” per mettere in sicurezza tali immobili.

Il danno ormai è fatto e si auspica che l’Agenzia delle entrate anziché andare a concentrare le forze per cavillare fra qualche tempo sui poveri contribuenti che pur avendo fatto i lavori non hanno rispettato qualche formalità e con importi anche modesti, si concentrino soprattutto gli sforzi con accurata e sofisticate metodologie di indagine anche e soprattutto attraverso la GdF e organismi sovranazionali di polizia per scovare i veri truffatori; anche perché chi ha orchestrato questa mega truffa non è certo il povero contribuente sprovveduto ma si è servito di sofisticate procedure anche finanziarie e societarie per mascherare le loro malefatte. Non rimanga solo un proclama di aver “scovato” i cd furbetti per centinaia di milioni di euro per le truffe dei crediti edilizi ma che vengano recuperati con concretezza tutto il danaro sottratto a noi italiani che certamente non è stato ammantato sotto il materasso.

Indagine a tutto campo in ambito societario, finanziario creando anche un pool di esperti con risorse interne ed anche esterne agli organi inquirenti e di polizia per avere quel coacervo di professionalità nei vari settori, in quanto nessuno è così esperto in ogni ambito ma a ciascuno la sua professionalità e conoscenza. Solo unendo i saperi e conoscenza si potrà arrivare veramente recuperare il “bottino”.

E come ho detto con la mia prefazione a questa rivista spero di aver riportato con la mia piccola ed umile rappresentazione, anche se in termini giuridici, e senza riserve mentali, referenziali o timori, da “Giornalista Giornalistacome lo era certamente il mio ispiratore professionale Giancarlo Siani.

 


[1] Direttore scientifico, dottore commercialista, giornalista.

[2] Bonus edilizi: incertezze e caos e la paura di infiltrazioni malavitose. Intervento del Governo d’urgenza per arginare le frodi nel settore agevolazioni fiscali e che, eventualmente, hanno consento di arricchire illecitamente la malavita. In Le Cronache 25/11/2021 I parte e del 09/12/2021 II parte.

 

 

[3] Cfr art. 119 comma 10/Bis D L. 34/2020 :” Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)  svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b)  siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. (Comma inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108).

 

[4] cfr Provvedimento del 18 aprile 2023 rappresenta che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall'articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevede che per gli interventi di cui:

- agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus),

in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il citato comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni e dalle relazioni illustrativa e tecnica, con il presente provvedimento viene stabilito che:

- la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;

- la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;

- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;

- ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all'Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;

- attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.