DIRITTO ALLA SALUTE -ALIMENTARE

Farina di insetti e/o vermi. Aspetto giuridico. (parte giuridica) I Parte

Giarrizzo Mauro[1]

 Il non sapere ciò che tuttavia si intuisce, e che comunque si vuole conoscere, anche per curiosità, è argomento da confutare soprattutto per prodotti trasformati con farina di insetti e/o di vermi.

Spesso, le persone sono costrette a dover scegliere tra la qualità del cibo e il suo costo.  Nella nostra società al buono si associano i ricavi! Eppure, si dovrebbe mangiare cibo sano poiché i destinatari sono le PERSONE! Tutti siamo commercializzabili e usati come merce di scambio!  Dal 1992, grazie all’incontro segreto sul panfilo Britannia, di speculatori, tutta l’industria pubblica italiana fu svenduta! Oggi, dopo anni, lo stesso soggetto è tornato a depredare il risparmio privato italiano! Ci hanno costretti a credere a oggi sorta di emergenza, creata ad hoc, per gettare, nel panico, il Popolo Sovrano. La problematica inerente all’uso smodato delle risorse naturali, per taluni, è diventata altra emergenza e in essa si è inserita quella alimentare! Il tutto per arrivare a smerciare farine di insetti o di vermi, ma si continua a estrare terre rare per creare accumulatori di energia alternativa!

Scopo della ricerca, non esaustiva, per la mole di materiale che si potrebbe trovare anche  in letterature giuridica, è quello di poter capire, analizzando le fonti normative, se assumere cibi, trasformati da farine non cerealicole, cioè da insetti e/o da vermi, sia salubre per l’essere umano!

L’Italia, con il Trattato del 1957, e successive modificazioni, ci ha condotto ad avere, una armonizzazione legislativa, anche a mezzo dell’intervento giuridico.

Va da sé che, detta armonizzazione, ha capacità di incidere anche direttamente (per esempio a mezzo di Regolamenti UE che sono immediatamente esecutivi nell’area euro giusta art. 288 trattato funzionale unione Europea), nel nostro quotidiano!

Seconda l’U.E., con cibo derivato da farina di insetti e/o di vermi, e diverso da quello che si ingerisce quotidianamente, le persone dovrebbero nutrirsi! E questo anche grazie a ciò che nella filiera agroalimentare succede: Si apprende notizia che gli insetti, vengono raccolti e macinati in costanza di ogni produzione agricola! Ma anziché potenziare l’igiene e profilassi, anche in detti settori, si pensa bene di voler autorizzare l’uso di farina di insetti per alimenti. Nulla viene detto sulla salute dell’essere umano (giusta art. 32 Costituzione) che ha un apparato digerente diverso da quello degli altri animali! Ma la “Chitina”, polisaccaride che si trova negli insetti e in vari vermi, è cancerogena per l’essere umano?

Nella legislazione italiana, (fino 25 gennaio 2023[2])  che attualmente disciplina in Italia la produzione delle diverse tipologie di farine e di paste Legge n. 580/67, come modificata dal DPR n. 187/2001 non sono contemplano le farine di animali[3] e loro derivati.

Da quanto detto, per poter ingerire cibi costituenti farina di insetti e/o vermi, occorrano dei passaggi giuridici che sono stati introdotti con regolamento UE, senza rivalutare le tradizioni costituzionali, di cui all’art.  6[4]  trattato UE, pare una forzatura per il nostro Ordinamento giuridico. UE. Si precisa che fino a prova contraria, l’Ordinamento Giuridico Italiano, si uniforma alle disposizioni comunitarie e/o di rango internazionali, ma a condizione che dette norme non siano considerati dei controlimiti[5] per lo stesso Ordinamento. Infatti, << …omissis…   e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana..>>

L’insegnamento della Corte Costituzionale, negli anni 73, dichiarava che nel caso di violazione di Principi Fondamentali, (la vita, la Salute, il Lavoro, etc.,), la medesima Corte sarebbe intervenuta a tarare il tiro, salvo, poi, a volersi defilare per il sindacato di legittimità costituzionale sui Regolamenti, che oggi, dopo la modifica dell’art. 117 Costituzione, avvenuta a seguito di Legge Costituzionale n. 3/21, diviene diritto indisponibile per il Collegio Costituzionale! Oggi, a distanza di cinquant’anni, detti principi non solo sono stati scardinati, ma è cambiata la valenza etica dei soggetti chiamati a sindacare detto scrutinio.

Dunque, l’Unione Europea armonizza anche le norme per l’introduzione di farine di tipo animale, per la successiva trasformazione in cibo. Già il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti[6] detta disposizioni per “(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani (che - ndr) costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini nonché ai loro interessi sociali ed economici. Le disparità tra le legislazioni nazionali concernenti la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione dei nuovi alimenti ostacolano la libera circolazione degli alimenti, creando incertezza giuridica e condizioni di concorrenza sleale.”

Ma se per alimenti sicuri e sani, quale aspetto fondamentale per il benessere e la salute, senza che si creassero disparità, si deve contemplare la “Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere (macinata) quale nuovo alimento essiccata e in polvere sotto forma di snack e come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari destinati alla popolazione in generale”, o la farina di grillo, a parere di chi scrive, pare che sia alquanto poco consono ingerire, detti prodotti alimentari, per il sistema biologico degli esseri umani.

Sin quando alimenti, prodotti da farine di animali, siano cibo da mangiare, essi potranno essere commercializzati tenendo conto del fatto che l’essere umano ha un apparato digerente diverso da quello degli uccelli e/o degli animali in genere.  Ma l’Europa ha modificato l’apparato digerente degli esseri umani?  Non si può essere succubi dei brevetti industriali!  

L’Unione Europea, detta requisiti non meritevoli per l’essere umano. L’Unione Europea, con lo slittamento, in negativo, contra alcuni dei suoi valori cardini, ivi la LIBERTA’ sta perdendo la rotta!

Partendo dall’assunto che, oggi, l’Unione Europea, impone sacrifici, (con dei regolamenti assurdi e indegni), il controlimite disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 183/75, può essere argomentato dal fatto che la Costituzione, non prescrivendo direttamente di alimentazione, impone, in modo categoria il diritto alla SALUTE e con il limite invalicabile della DIGNITA’, (art. 32 Costituzione), Il proprio ministro della Salute, dovrebbe essere un baluardo per la tutelare la salubrità pubblica. La legislazione emergenziale, in sfregio alla medesima Costituzione che nulla dispone di emergenza sanitaria, giusta le Sentenza dei Giudici d’Italia (Pisa, etc.), ha coartato ogni italiano in grado di discernere il vero dal falso!

Come può essere ingerita farina di insetti e/o di vermi, se l’organismo umano non è in grado di deglutire la chitina, quale sostanza rinvenibile negli insetti o nei vermi?

 Partendo dagli effetti indesiderati, il polisaccaride, ad avviso di chi scrive, non dovrebbe essere ingerito in alcuna misura, poiché gli studi non dimostrano controindicazioni capaci di poter confermare che l’ingerenza di prodotti derivati da farina di insetti e/o di vermi trasformata in cibo con polisaccaride sia in grado di arrecare beneficio. Tuttavia, non riesco a capire perché, la ricerca si sposti verso qualcosa che già appartiene al passato anteriore. Si è detto che, ab origine, gli esseri umani si nutrivano di insetti! Poi si è passato a allevare ogni genere di prodotto capace di poter nutrire l’essere umano! Non mi si racconti del risparmio di risorse, poiché per creare la macchina elettrica in sostituzione di quella a diesel/benzina/gpl, non solo stanno demolendo l’ecosistema dei luoghi ove si trovano terre rare per estrarre minerali per l’accumulo di energia per far muovere l’auto, ma si arreca maggior danno ai bambini che, per 5 euro al giorno, devono portare fuori la quantità di materiale utile a creare una batteria, con buona pace per il diritto di studiare degli stessi ragazzi! Se creare bisogni inutili può far star bene gli usurai allora io mi schiero con gli ULTIMI!

Se da una parte l’effetto del polisaccaride potrebbe avere una interessante divulgazione medica, dall’altra parte, occorre pensare che la cottura di piccoli vermi, non consente di poter essere in grado di sapere se essi siano stati epurati da patogeni, stante il fatto che essendo piccoli possono bruciarsi e creare ulteriori danni cancerogeni allo stomaco. 

Le farine di insetti e/o di vermi sono cancerogene!  BisognerebbEdit HTML source codee studiare la biochimica di ogni specie di "insetto alimentare" per capire cosa e quanto si rischia.

Concludendo, per chi scrive, pare che la scienza, soprattutto quella mirata a creare bisogni inutili, come l’uso di farine derivanti da insetti o vermi, sia solo uno spreco di risorse economiche, vuoi perché porterebbe l’essere umano indietro di milioni di anni, con lo riprogrammare il gene cosiddetto “CHIA” e perché ciascun popolo ha le proprie origini. Gli occidentali dovrebbero pensare a creare diritto capace di essere osmosi per tutti e non per i soliti speculatori di fama mondiale! La ricerca, per la creazione di scenari inutili, è possibile, ma la salvaguardia della vita umana è punto di diritto inalienabile!

Per di più la libera ricerca medica scopre altre soluzioni che inducono a non consumare farina di insetti e/o vermi, giuste osservazioni dello studio condotto dalla Dott.ssa Eva Intagliata, pubblicato in questa rivista Giuridica.

 


[1]Specialista in Professioni Legali

[2]https://www.ilsole24ore.com/art/ue-scattato-via-libera-vendita-farina-grilli-AETSMRZC

[3]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32023R0005 

[4]https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd 71826 e6da 6. 0017 .02 /DOC_1&format=PDF

[5]www.consulta.t sentenza 183/73

[6]GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72