MANIPOLAZIONE TASSO EURIBOR (09/2005-05/2008): STABILITO DALLA
DECISIONE DELLA COMMISSIONE ANTITRUST EUROPEA DEL 4/12/2013
ALL’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE SEZ. 3 DEL 13/12/2023 N. 34889


Gregorio Pietro D’Amato1


Sommario. 1. La questione dell’EURIBOR decisa dalla Cassazione 2023 e primo
intervento in dottrina del 2017. 1.2. Il principio di diritto stabilito con l’Ordinanza della
Cassazione n. 24889/2023. 2. Ulteriori argomenti in diritto a sostegno della Nullità del
Tasso EURIBOR acclarato come manipolato dalla Commissione UE. 2.2 Arresti
giurisprudenziali di merito prima della sentenza della Cassazione n. 34889/2023. 2.3.
Principi comunitari applicazione diretta delle Decisione UE 04/12/2013 quale prova
privilegiata. 3 Quale tasso va applicato alla violazione del tasso EURIBOR: tasso
sostitutivo ex art. 117 TUB o pari a zero? 4. Conclusioni.


1. La questione dell’EURIBOR decisa dalla Cassazione 2023 e primo intervento
in dottrina del 2017.

La manipolazione del tasso Euribor è uno degli scandali più rilevanti compiuto dalle
Banche negli ultimi anni, e che è stato acclarato con la Decisione della Commissione
antitrust europea con provvedimento del 04/12/2013.
Per usare gli stessi termini riportati nella Decisione della Commissione Europea, gli
“eventi criminosi cartello-intesa, facevano in modo di determinare, a loro esclusivo
vantaggio, il “tasso EURIBOR” che rappresenta uno dei valori più importanti del mercato
finanziario, sia a livello micro che macroeconomico. E non solo!! la Commissione ha
accertato violazioni inerenti non solo il parametro EURIBOR, ma altresì di altri parametri
quali il JPY LIBOR e cartelli in Yen sui derivati dei tassi di interesse in YIRD.
Il quadro accertato dalla Commissione per le ripetute violazioni da parte di molte ed
importanti strutture finanziarie è alquanto inquietante. Nello specifico, la violazione del
parametro EURIBOR è stata accertata grazie all’encomiabile lavoro da parte del
Vicepresidente della Commissione Europea, dell’epoca, nonché Presidente della
Commissione per la Concorrenza del Mercato, Joaquín Almunia, il quale, appena emessa
la Decisione, ha affermato: ciò che è scioccante degli scandali LIBOR ed EURIBOR non
è solo la manipolazione dei parametri di riferimento, ma anche la collusione tra banche
che dovrebbero essere in competizione tra loro. L’odierna decisione manda un chiaro
messaggio: la Commissione è determinata a combattere e sanzionare i cartelli in ambito
finanziario. Una sana concorrenza, aggiunta alla trasparenza, è fondamentale al fine del
corretto funzionamento dei mercati”
.
Va detto che dopo questa Decisione il coraggioso Joaquín Almunia nel 2014 è uscito di
scena dalla Commissione europea non ricoprendo più alcun incarico. A volte le
coincidenze sono strane.
A seguito di tale decisioni e alla possibilità di avere in maniera pubblica la decisone solo
nel dicembre 2016 grazie ad un altrettante encomiabile lavoro di un professionista2 che
dopo innumerevoli richieste è riuscito a far rendere pubblica la decisone ed a distanza di 3
anni sono iniziate oltre ai vari procedimenti giudiziari contro tutte le banche a svilupparsi
altresì in dottrina dei contributi scientifici che corroboravano tale decisone e la rendeva
altresì aderente anche ai vari giudizi che via via si andavano concretizzando e non solo per
i muti ma soprattutto per i derivati.
Chi oggi scrive già nell’agosto 2017 ha pubblicato la prima monografia in merito dal titolo:
“Mutui e derivati: la nullità del tasso Euribor -Possibili effetti e rimedi dopo la Decisione
UE del 04/12/2013 per: - privati – aziende - enti pubblici”3, e numerosi ulteriori
contributi:
- “È nullo ex art. 1418 c.c. il tasso Euribor manipolato 2005-2008” 4;
- “Tasso Euribor: nullo il periodo 2005-2009 dopo la decisione UE del 4 dicembre
2013”5;

- L’ordinanza del Tribunale di Padova. Da rideterminare gli interessi del mutuo
per la nullità del tasso EURIBOR per il periodo 2005-20086;
- Mutuo a tasso variabile con parametro Euribor: è nulla la determinazione del
tasso?7.

2 Avv. Andrea Sorgentone della Sardegna.
3 di G. P.D’Amato Edizione Wolters Kluwer Italia S.r.l. luglio 2017.
4 in Il Quotidiano Giuridico del 22 marzo 2019 Edizione Wolters Kluwer Italia Srl di G. P. D’Amato.
5 in Il Quotidiano Giuridico del 30 novembre 2017 Edizione Wolters Kluwer Italia Srl di G, P. D’Amato.
6 Il Quotidiano Giuridico”, 13 Luglio 2017, Wolters Kluwer Italia Srl -Ipsoa G, P. D’Amato.
7 In Salvis Juribus del 05 ottobre 2016 di G. P. D’Amato.

Pertanto, in epoca ampiamente antecedente alla sentenza della Cassazione del 13/12/2023
si è sempre sostenuto quanto ora ed autorevolmente stabilito rispetto ad una tesi dottrinaria
nonché professionale alla quale si è sempre creduto e portato avanti nonostante le
interpretazioni anche di merito contrarie avendo la cognizione e certezza giuridica che in
cassazione sarebbe stato ristabilito il giusto diritto.
La cassazione ad oggi rappresenta, almeno per le controverse bancarie, l’ultimo baluardo
per l’applicazione corretta del diritto rispetto anche ad arresti di merito francamento molto
discutibili.
Come sul dirsi c’è sempre un Giudice a Berlino.


1.2. Il principio di diritto stabilito con l’Ordinanza della Cassazione n. 24889/2023.


Con arresto completamente condivisibile, e sovrapponibile ai contributi dottrinari su
riportati la Cassazione, si badi bene, con ordinanza per essere un principio già consolidato
per il giudice delle leggi ha stabilito : che per la questione affrontata contro la BPM Spa
(banca da cui risulta dalla sentenza pubblicata e di dominio pubblico) che non è tra le
banche che erano state sanzione dalla Commissione europea e, quindi che non ha
materialmente perpetrato l’illecito, o evento criminoso per dirla con le parole della
commissione, per aver determinato il compenso quale tasso d’interesse facendo
riferimento al tasso Euribor, in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali
banche Europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene
determinato l'Euribor con la violazione pertanto della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Milano da cui proviene la sentenza ora cassata ha
ritenuto genericamente enunciata la censura dell'allora appellante perché la mera
partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non
implica la sussistenza di un'intesa vietata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e perché il Banco
BPM non aveva partecipato ad un'intesa manipolativa della concorrenza.
La Cassazione con arresto puntuale ha precisato che nella pronuncia delle sezioni unite
della stessa Corte di Cassazione n. 2207 del 4/2/2005 è stato precisato che: "la legge
"antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi
come destinatari chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione
del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio
conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa
vietata... siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento
giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 c.c., chi subisce
danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a
monte
", ha a propria disposizione... l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di
risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33... la cui cognizione è
rimessa... alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello";
Infatti, la Corte di cassazione8 aveva già affermato che la L. n. 287 del 1990, art. 2, (la
cosiddetta legge "antitrust"), "allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"
fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo
consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico
ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà' tendenti a realizzare una
funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la
suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il
fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito
obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può
essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rendono -
così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono
una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due
imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il
risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò consegue che,
allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine
della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione -
anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al
gioco della concorrenza";
Pertanto, stabilisce definitivamente la Corte con il provvedimento qui in commento che:
qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa
venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento
della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.


8 cfr. Cass. 1/2/1999, n. 827.

Nel caso scrutinato dalla Corte il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato
nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l'avvenuta violazione dell'art. 101 Trattato CE nella
parte in cui dispone che "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi
tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente
articolo, sono nulli di pieno diritto";
Infatti, la corte ha ribadito, e come sempre sostenuto molto modestamente da parte di chi scrive in dottrina, ed ora confermato dalla Corte, con l’arresto in commento, detta
decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata e ne sono parti anche tutte
le banche non coinvolte nell’accertamento della manipolazione proprio perché
applicano quei tassi manipolati EURIBOR.

A confermare quanto stabilito con la predetta ordinanza la Corte riporta vari arresti
precedenti della stessa in particolare:
- in quanto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
che sancisce la non chiarezza e comprensibilità delle clausole contenute nel
contratto tra professionista e consumatore assume il valore di presunzione legale,
al punto che il giudice ordinario chiamato a occuparsi dello stesso regolamento
contrattuale, se vuole discostarsi da tale provvedimento, è tenuto a una specifica e
puntuale motivazione9;
- nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il
risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti
assunti dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e le
decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o
riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla


9 Cass. 31/08/2021, n. 23655.

sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e
del suo eventuale abuso10;
- in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate
dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, con particolare riguardo a clausole relative a
contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla
Banca d'Italia prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, della legge n. 262
del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la
Concorrenza, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale,
indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice
del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza
poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le
disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto
dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non
attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui
è stato imposto di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso
presso il sistema bancario11;
- nel giudizio promosso dall'assicurato per il risarcimento del danno patito per
l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della
concorrenza, tra compagnie assicuratrici, il provvedimento sanzionatorio adottato
dall'Autorità Garante per la Concorrenza ha una elevata attitudine a provare tanto
la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un
danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio
"praesumptum de praesumpto non admittitur", che dalla condotta
anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale
è ricompreso, come essenziale componente, il danno subito dal singolo assicurato.
Ne consegue che l'assicurato assolve l'onere della prova a suo carico allegando la
polizza assicurativa contratta e il provvedimento sanzionatorio, mentre è onere
dell'impresa assicurativa, anche alla stregua del principio di vicinanza della prova,
dimostrare interruzione del nesso causale tra l'illecito anticoncorrenziale e il danno
patito, tanto dalla generalità dei consumatori quanto dal singolo, mediante la prova
10 Cass. 05/07/2019, n. 18176.
11 Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846.


di fatti sopravvenuti, estranei all'intesa, idonei di per sé soli a determinare l'aumento
del premio12.
A supporto della domanda evidenzia la Corte e volta alla declaratoria di nullità dei tassi
"manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla
manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il
Banco Bpm Spa giacché raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è
qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite
concluse a monte.
Infatti, con il richiamo della Corte al proprio arresto Cass. 12/12/2017, n. 29810 in tema
di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali, vietate dall'art. 2 della L. 10
ottobre 1990, n. 287, è stato stabilito che la stipulazione "a valle" di contratti o negozi
che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte",
comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte
dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a
condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio
denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina
anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la
realizzazione di profili di distorsione della concorrenza. a nullità del contratto "a valle" di
un'intesa restrittiva della concorrenza (relativa, nella specie, alle norme bancarie uniformi
Abi in materia di fideiussioni omnibus) può ricorrere anche per il contratto stipulato prima
dell'accertamento dell'illiceità ad opera dell'autorità preposta all'applicazione della
disciplina antitrust, purché detto contratto sia stato posto in essere dopo l'intesa stessa e
concorra a realizzare la distorsione della concorrenza.


2. Ulteriori argomenti in diritto a sostegno della Nullità del Tasso EURIBOR
acclarato come manipolato dalla Commissione UE.


In merito alle variazioni del tasso d’interesse: è sicuramente ammissibile la facoltà della
banca di variare il tasso unilateralmente ma, secondo l'insegnamento di una giurisprudenza
ampiamente consolidata (ex multis, Cass. 9080 del 2002), esso deve ancorarsi a criteri
prestabiliti, in modo che sia assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di


12 Cass. 28/05/2014, n. 11904 e Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n.
17362.


discrezionalità, rimessa all'arbitrio del creditore, una concreta determinazione sulla base di
una disciplina, fissata su scala nazionale e vincolante (ad esempio: il tasso unico di sconto,
la cui manovra è rimessa all'autorità di vigilanza) o comunque con riferimento ad elementi
obbiettivi ed esterni, come il tasso di cambio di una valuta, concordata tra le parti, in tal
senso Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2016, n. 3480.
A tal fine va, quindi, analizzato sotto il primo profilo per l’indeterminatezza del tasso, per
il quale si è espressa ultimamente la Cassazione civ. Sez. VI - 1, Sent., 30-10-2015, n.
22179 in cui ha stabilito in tali termini, tra l’altro, con riguardo alle clausole di
determinazione degli interessi passivi in un rapporto contrattuale di mutuo prevedenti tassi
variabili, in cui si è già affermato che: "In tema di contratti di mutuo, perché una
convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c.,
comma 3, che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente
univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso
convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a
parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono
sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale
previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (cfr. Cass. nn.
12276 del 2010, n. 14684 del 2003, e n. 2317 del 2007).
Ulteriormente i tassi variabili determinati con la metodologia Euribor vanno considerati
nulli in quanto trattasi di un accordo di cartello fra le banche (s.v. punto 7 della Decisione)
aderenti e, pertanto, tale intesa nella determinazione del tasso è nulla ai sensi dell’art. 2
della legge del 10/10/1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)
dove all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza) stabilisce specificatamente
che:
“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di
consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del
mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli
investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi
nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali,
non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.

Oltre alla Normativa europea a presidio vi sono: l’art. 101 sul trattato sul
funzionamento dell’unione europea (TFUE)13 e dell’articolo 53 dell’accordo 2 maggio
1992 sullo Spazio Economico Europeo (SEE)14.
13 TRATTATO 25 marzo 1957. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come
modificato dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007.
Titolo VII -Norme Comuni Sulla Concorrenza, Sulla Fiscalità E Sul Ravvicinamento
Delle Legislazioni -Capo 1 -Regole Di Concorrenza Sezione 1- Regole Applicabili Alle
Imprese
Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva,
ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali
obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei
prodotti di cui trattasi.
Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, dunque, ha affiancato e
rafforzato la sanzione della nullità di pieno diritto prevista dall’art. 101, par. 2, TFUE, completando, in
questo modo, il lato privatistico della reazione dell’ordinamento giuridico comunitario alle illecite
distorsioni della concorrenza C. Giust. CE, 1-6-1999, C-126/97, Eco Swiss, Racc., I-3055, punto 36.
Il fondamento giuridico dell’azione di danno antitrust è rappresentato dalla necessaria effettività delle
regole di concorrenza associata alla diretta applicabilità delle stesse da parte delle giurisdizioni nazionali. I
giudici nazionali, infatti, sono «incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme del diritto
comunitario, garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli»C. Giust.
CE, 9-3-1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc., 629, punto 16, e 19-6-1990, C-213/89, Factortame, Racc.,
I-2433, punto 19. In particolare, secondo la Corte di Giustizia, la piena efficacia dell’art. 81 del Trattato (ora
art. 101 TFUE) e, soprattutto, l’effetto utile del divieto sancito dal primo comma del medesimo articolo
sarebbe messo in discussione «se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un
contratto o da un comportamento che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza».
14 ACCORDO 2 maggio 1992. Accordo sullo Spazio economico europeo (Pubblicato nella G.U.C.E. 3
gennaio 1994, n. L 1. Il presente accordo è stato firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 ed è stato approvato
con decisione del Consiglio e della Commissione del 13 dicembre 1993. Modificato dal Protocollo che
adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, approvato con decisione 94/2/CECA/CE del 13 dicembre
1993 del Consiglio e della Commissione (G.U.C.E. 3 gennaio 1994, n. L 1), a causa della mancata ratifica
della Confederazione elvetica.
All’Articolo 53- prevede
Come autorevolmente è già stato ribadito “la diretta applicabilità da parte delle
Giurisdizioni nazionali dei parr. 1 e 2 dell’art. 81 e dell’art. 82 del Trattato (ora artt. 101 e
102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) fu successivamente
consolidata dalla Corte di Giustizia nei casi Delimitis (1991) e Masterfood (2000) C.
Giust. CE, 28-2-1991, causa C-234/89.
È stato proprio attraverso il riconoscimento della diretta applicabilità delle regole
comunitarie di concorrenza nei rapporti tra privati sancita dall’art. 6 regolamento n.
1/2003 anche per il terzo paragrafo dell’art. 101 TFUE, che la Corte di Giustizia ha potuto
introdurre nell’ordinamento giuridico comunitario l’azione di risarcimento del danno
promossa da un operatore economico (impresa o consumatore) a seguito di un’illecita
restrizione della concorrenza nel mercato comune. Tale diritto è stato espressamente
affermato dalla Corte di Giustizia nella ricordata sentenza Courage C. Giust. CE nel caso
26/621 (Van Gend & Loos) e poi consolidato nella sentenza Manfredi.
1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli
accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in
particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio per la
concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno
diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano
a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che
ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
® Rivista Giuridica Diritto e Crisi d’Impresa anno II n. 1 gennaio‐febbraio 2024
21
Risulta evidente che il tasso di interesse, in un contratto bancario costituisce
esattamente il prezzo di vendita del prodotto- il denaro- e come tale rientra
specificamente e direttamente nella nullità prevista dalla legge”15.
La conseguenza è, che nei contratti di mutuo in cui è prevista la determinazione del
tasso variabile agganciato all’Euribor tale contratto è nullo per l’assoluto contrasto con la
legge 287/90, la quale vieta le intese tra imprese anche bancarie che abbiano per oggetto o
per l’effetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante anche attraverso
l’attività ..cfr. lettera a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
Eccezione, che, come ribadito dalla Cassazione n.22179/2015, può essere rilevata
d’ufficio o eccepita dall’utente.
Oltremodo in precedenza la stessa Suprema Corte aveva stabilito con arresto del
28 marzo 2002 n. 4490, in merito agli interessi uso piazza, che si profila: “la violazione
e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 1825 c.c., conseguentemente dichiarare nulla,
per violazione dell'art. 1346 c.c., la clausola sulla determinazione quantitativa degli
interessi, senza considerare che la determinazione dei tassi d'interesse era avvenuta
sulla base di criteri stabiliti, in ambito nazionale, con "accordi di cartello".
A seguito di tale violazione stabilita con l’arresto giurisprudenziale citato n.
4490/2002, è stato, ulteriormente, stabilito che: “pur riconoscendo che il requisito della
forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla
misura legale (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che il
documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma
può essere soddisfatto anche "per relationem", essendo sufficiente che le parti richiamino
per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, che
consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass., 18 maggio 1996,
n. 4605; 11 novembre 1997, n. 11042; 8 maggio 1998, n. 4696: 23 giugno 1998, n. 6247;
19 luglio 2000, n. 9465), ha, in reiterate occasioni, puntualizzato che una clausola, la
quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di
15 S.v. Responsabilità civile per violazione delle regole sulla concorrenza nel diritto dell’Unione europea
Michele Carpagnano, 2012, Digesto, Ipsoa.
.

credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la
pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data
l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di
stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi”16
In ragione di quanto stabilito ha portato a dichiarare l’illegittimità da parte dei supremi
giudici, degli interessi, nel caso specifico determinati uso piazza, in ragione che la
disciplina dettata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del
mercato, si applica anche alle aziende e agli istituti di credito (ex art. 20 della legge citata).
Proseguono i Supremi Giudici stabilendo che: “L'art. 2 della stessa legge vieta,
sancendone la nullità, "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del
mercato nazionale o in una sua parte rilevante", ricomprendendo espressamente tra tali
intese quelle che detto risultato perseguano o determinino "attraverso attività consistenti
nel... fissare direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto o di vendita" dei rispettivi
prodotti o servizi.
Eventuali accordi interbancari, diretti a fissare i tassi d'interesse attivi e passivi,
rientrano certamente tra le "intese" considerate dalla norma in esame. Non vi è quindi
dubbio che se, come si assume, tali accordi sono dotati di efficacia vincolante sull'intero
territorio nazionale, debbono essere ritenuti nulli, in applicazione del principio sancito
dal citato art. 2. E che a non diverse conclusioni deve pervenirsi quando i tassi non siano
predeterminati in modo assolutamente rigido (e sia quindi lasciata alle singole banche la
possibilità di determinarne concretamente l'ammontare entro margini predeterminati),
tenuto conto dell'estrema latitudine del dettato normativo, che annovera tra le intese
vietate anche quelle che (solo) indirettamente sono dirette a fissare i prezzi di acquisto o
di vendita.
È pertanto evidente che, contrariamente a quel che mostra di ritenere la ricorrente,
l'eventuale efficacia vincolante degli accordi in esame, lungi dal corroborare la validità
16 Ed in tal senso in precedenza s.v. Cass., 29 novembre 1996, n. 10657; 18 aprile 2001, n. 5675;
11042/97, n. 9465/2000.

delle clausole di rinvio agli "usi su piazza" per la determinazione degli interessi, si
configurerebbe come ulteriore motivo di invalidità delle medesime”.
Pertanto, essendo stato determinato il tasso di mora con il presupposto Euribor tale
contratto dovrebbe essere considerato nullo per le sopra svolte osservazioni.
E va rilevata la nullità del Tasso determinato nel contratto di Finanziamento con le
modalità di determinazione del tasso Euribor lo stesso dovrebbe essere ritenuto cedevole
sia per una contrarietà dell’art. 118, 1 comma ultimo periodo del d.lgs. 385/1993 con le
previsioni di cui alla Direttiva 93/13/CE, per i consumatori oltre che con l’art. 2 della
Legge 287/1990 comunque per essere determinato il tasso Euribor con accordi di
Cartello da parte delle banche, vietato oltreché dall’articolo 101 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo SEE; nonché
per applicazione dell’indeterminatezza del tasso per i mutui in cui è stabilito il tasso
variabile con riferimento al tasso Euribor per la violazione di cui agli artt. 1346 – 1418 -
1419 cod. civ., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di
determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283, 1284 e
1285 cod. cod. e/o per violazione dell’art. 1322 cod. civ. (Equilibrio e giustizia contrattuale
in quanto non meritevole di tutela prevista dall’ordinamento giuridico) e/o per violazione
dell’art. 9, comma 3, legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) nonché
degli artt. 1333-1334-1335-1355-1372 e 1346 cod. civ. supportata dagli arresti
interpretativi della Corte di Giustizia CE dei vari articoli della direttiva ed applicabili anche
per la fattispecie de quo.


2.2 Arresti giurisprudenziali di merito prima della sentenza della Cassazione n.
34889/2023.


La giurisprudenza di merito e solo alcune prima del chiaro e definitivo arresto della
Cassazione del 2023 hanno già incominciando a stabilire la nullità del tasso nello specifico
con sentenza del 25 febbraio 2019 n. 48, il Giudice di Pace di Buccino ha stabilito che
è nullo il tasso di mutuo variabile Euribor periodo 2005-2008 per la manipolazione rilevata
e stabilita dalla Decisione UE del 04/12/2013, anche se nello specifico la banca convenuta
non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale nel periodo (2005-2008) in cui è stata
accertata la manipolazione dei tassi, ma è pur vero che la stessa ha utilizzato il tasso Euribor
manipolato (come tutto il resto del mercato dei mutui a tasso variabile). Deve intendersi
contrastante la determinazione del Tasso Euribor del periodo con il disposto di cui all’art.
101 TFUE dando così luogo ad una violazione dell'art. 1418 c.c..17 e in precedenza
Tribunale di Nocera Inferiore18 con l’ordinanza del 28 luglio 2017 ha disposto nuova CTU,
a seguito di sentenza non definitiva ex art. 279, n. 4, c.p.c., con la quale rimetteva
parzialmente la causa in istruttoria con il solo riferimento alla dedotta nullità relativa del
contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, a
seguito della pronuncia della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013,
che ha rinvenuto l’esistenza di un’intesa tra il 2005 ed il 2009, e quindi interferente con il
contratto per cui vi è causa, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione
del tasso Euribor e quindi volta ad influenzare l’eterointegrazione dei contratti di
finanziamento a tasso variabile. È stato dato mandato al c.t.u., per scorporare le
competenze passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente Euribor
ritenuto nullo dalla decisione Ue.
Il Tribunale di Padova ordinanza 9 giugno 201719 e Tribunale di Pescara Ordinanza
13 febbraio 2018
ed ultimamente sentenza del Giudice di Pace di Buccino del 25 febbraio
2019 n. 48 in cui hanno stabilito che è nullo ex art. 1418 c.c. il tasso Euribor manipolato
2005-2008. Con sentenza del 25 febbraio 2019 n. 48, il Giudice di Pace di Buccino ha
stabilito che è nullo il tasso di mutuo variabile Euribor periodo 2005-2008 per la
manipolazione rilevata e stabilita dalla Decisione UE del 04/12/2013, anche se nello
specifico la banca convenuta non ha partecipato all’intesa anticoncorrenziale nel
periodo (2005-2008) in cui è stata accertata la manipolazione dei tassi, ma è pur vero
che la stessa ha utilizzato il tasso Euribor manipolato (come tutto il resto del mercato
dei mutui a tasso variabile). Deve intendersi contrastante la determinazione del Tasso
Euribor del periodo con il disposto di cui all’art. 101 TFUE dando così luogo ad una
violazione dell'art. 1418 c.c.20

17 Si.v. “È nullo ex art. 1418 c.c. il tasso Euribor manipolato 2005‐2008” in Il Quotidiano Giuridico del 22
marzo 2019 Edizione Wolters Kluwer Italia Srl di G. P. D’Amato.
18 Si v. “Tasso Euribor: nullo il periodo 2005‐2009 dopo la decisione UE del 4 dicembre 2013” in Il
Quotidiano Giuridico del 30 novembre 2017 Edizione Wolters Kluwer Italia Srl di G. P. D’Amato.
19 In” Mutui e derivati: la nullità del tasso Euribor ‐Possibili effetti e rimedi dopo la Decisione UE del
04/12/2013 per: ‐ privati – aziende ‐ enti pubblici”, di Gregorio Pietro D’Amato Edizione Wolters Kluwer
Italia S.r.l. luglio 2017.
20 In Il Quotidiano Giuridico Ediz. Wolters Kluwer Italia Srl del 22/03/2019 con commento di G. P.
D’Amato.

A cui va attribuita la natura di prova "privilegiata e rilevabile d’ufficio, e di uguale parere
anche il Tribunale di Pescara con la Sentenza n. 557/2019 pubbl. il 28/03/2019 in cui
è stato stabilito nella corposa motivazione, tra l’altro, che dalle decisioni dell'Autorità e/o
Organismo dell'Unione Europea che accertino un'infrazione (Regolamento n. 1/2003),
sicché dovendosi ritenere "manipolato"' il tasso Euribor nel periodo 2005/2008, non
potranno essere messi in discussione i fatti costitutivi e posti a base della relativa
decisione, quanto le conseguenti violazioni di legge nonché da ultimo Sentenza de
Tribunale di Siena del 14/05/2019.


2.3 Principi comunitari applicazione diretta delle Decisione UE 04/12/2013 quale
prova privilegiata.


Nello specifico, sussistendo, altresì, la previsione di una presunzione iuris tantum di
esistenza del danno cagionato dall'illecito (Direttiva 2014/ 104/UE art. 14, comma 2 e
17).
Il regolamento n. 1/2003 stabilisce che sia considerata privilegiata, e con i principi indicati
nello stesso regolamento n. 1/2003 del 16/12/2002 (G.U.C.E. LI 4.1.2003), si devono
ribadire, anche alla luce del rinnovato ruolo assegnato alla tutela privata in materia antitrust
(il c.d. private enforcement), concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui
agli artt. 101 e 102 (ex artt. 81 e 82) del Trattato e dalle comunicazioni attuative dei principi
sanciti dal medesimo regolamento, nell’ambito del c.d. pacchetto modernizzazione
(Comunicazioni G.U.U.E. C 101 del 27/04/2004), ed in particolare dalle comunicazioni
sulla cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri (in particolare
punti 11-16) e la comunicazione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla
Commissione (punti 8-9).
La Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/11/2014 proprio
attraverso i “considerando” alla direttiva si afferma che: -al n. (1) “Gli articoli 101 e 102
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono elementi di ordine
pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l’Unione al fine di garantire
che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta”. L’art. 101 TFUE vieta
rigorosamente che fra gli operatori economici vi siano contatti, diretti o indiretti, che
abbiano lo scopo, o producano l’effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un
concorrente attuale o potenziale, che determina l’azione diretta nei confronti di tutte le
aziende bancarie e finanziarie che hanno utilizzato il parametro EURIBOR alla luce
della Decisione del 04/12/201321, per essere di diretta applicazione nel nostro ordinamento
anche in virtù dell’art. 6 del regolamento n. 1/2003, nonché per avere la decisione fornito
la prova dell’avvenuta manipolazione con sicurezza per il periodo settembre 2005 a
maggio 2008, ma si ritiene fino a maggio 2009 per effetto della determinazione dei
tassi a 12 mesi, si possono a tal fine considerate superate le eccezioni di non partecipazione
al cartello, nonché indipendentemente dalla banche coinvolte l’azione sia comunque
esperibile nei confronti di qualsiasi banca.
Va altresì rilevato che la sicura e certa applicabilità della Decisione UE del 04/12/2013
trova una granitica conferma incidenter tantum nella sentenza della Cassazione Civile
Sez. Unite Ordinanza del 18 marzo 2019 n. 7621 relatore Dr. Franco De Stefano in
cui ha ribadito che:
“Nel ricordare la Corte che nell'interpretazione ed applicazione di tutte le disposizioni
della Convenzione, i giudici dei Paesi aderenti (e quindi anche quelli italiani e la stessa
Corte) devono, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo 2 allegato a detta Convenzione, tenere
"debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati
vincolati dalla Convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità Europee in
relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del
1988 o degli atti normativi di cui all'art. 64, paragrafo 1, della presente convenzione"
(cioè il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, e successive modifiche, la Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a
Bruxelles il 27 settembre 1968, il Protocollo relativo all'interpretazione di detta
Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee, firmato a
Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle Convenzioni di adesione a detta
Convenzione e a detto Protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità Europee,
nonché l'accordo tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca concernente la
21 Si veda qui allegata la decisione UE 04/12/2013 in testo in lingua originale Case 39914. Per la traduzione
si veda Mutui e derivati: la nullità del tasso Euribor ‐Possibili effetti e rimedi dopo la Decisione UE del
04/12/2013 per: ‐ privati – aziende ‐ enti pubblici”, di Gregorio Pietro D’Amato Edizione Wolters Kluwer
Italia S.r.l. luglio 2017.

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005).”


3. Quale tasso va applicato alla violazione del tasso EURIBOR: tasso
sostitutivo ex art. 117 TUB o pari a zero?


Per tale violazione pertanto si ritiene applicabile il tasso di interesse pari a zero per
le rate di muto e non quello previsto dall’art. 117, comma 7 lett. a) TUB, atteso che la
natura dell’interesse tutelato, quello cioè, di garantire una concorrenza non distorta
promana da una norma di ordine pubblico per come affrontato e specificato nel 1°
considerando della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26/11/2014 recepita in Italia con il decreto n. 3/2017 in cui è chiaramente affermato che:
“Gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
sono elementi di ordine pubblico”, oltre che per la natura di tutela offerta dal Trattato
stesso.
Se si parte dall’assunto che le previsioni di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato sono norme
di ordine pubblico europee, in Italia devono essere necessariamente collegate all’art. 1418
c.c. (come richiamato dal G di P. di Buccino e Tribunale di Pescara del 28/03/2019
infra cit.) che commina la nullità a tutti quei contratti stipulati in violazione di norme
imperative e di ordine pubblico, ed altresì ai sensi degli artt. 1343 c.c. e 1346 c.c. in ordine
alla nullità in caso di oggetto e di causa illecite del contratto stesso.
Per quanto concerne l’ordine pubblico esso va identificato nell’insieme dei principi di
natura politica ed economica della società, immanenti nell’ordinamento giuridico vigente
supportato dagli arresti interpretativi della Corte di Giustizia CE, dai vari articoli della
Direttiva 2014/104, e del D.lgs. n. 3/2017.
In secondo luogo nelle ipotesi di mutui e derivati in cui il tasso d’interesse, per il periodo
di riferimento preso in considerazione dalla Decisione, è stato determinato prendendo
come parametro il tasso Euribor, nel momento in cui tale tasso è dichiarato nullo, in quei
mutui e derivati ci si viene a trovare in una situazione di indeterminatezza dei tassi applicati
per la violazione di cui agli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i
principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto dei contratti formali e per
violazione dell’art. 1322 c.c. in tema di equilibrio e giustizia contrattuale in quanto, in
questo caso ci troveremmo dinanzi ad un interesse non meritevole di tutela.

Nonché per la violazione dell’art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 (Divieto di abuso di
dipendenza economica) e degli artt. 1333-1334-1335-1355-1372 e 1346 cod. civ. con
l’osservanza del principio della ripetibilità delle attribuzioni prive di causa giustificativa,
fissato nell’art. 2033 cod. civ..


4. Conclusioni


Il tasso EURIBOR è stato dichiarato nullo, a seguito della Decisione CE del 04/12/2013
che ha accertato la violazione dell’art. 101 Trattato TFUE e dell’art. 53 Accordo EEA.
La Decisione è direttamente applicabile in tutti i paesi UE ex art. 6 regolamento UE
n. 1/2003 ed ex terzo paragrafo art. 101 TFUE, per il principio di prevalenza delle
norme del Trattato e delle decisioni della Commissione, in favore di tutti i soggetti
(privati-aziende-enti giuridici, etc.) nonché in favore degli Enti Pubblici, di certo per il
periodo settembre 2005 - maggio 2008, ma si ritiene, anche sino a maggio 2009 per effetto
della determinazione dei tassi a 12 mesi.
Inoltre, tale nullità, è stata rafforzata dall’emanazione della Direttiva 2014/104/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/11/2014 recepita in Italia con il Decreto di
recepimento n. 3/2017.
Per quanto riguarda la possibilità della ripetizione di quanto indebitamente pagato ed
altresì il risarcimento del danno cagionato da un contratto o da un comportamento che
possono restringere o falsare il gioco della concorrenza, va innanzi tutto ricordato che,
come risulta da giurisprudenza costante della UE, sarà compito dei giudici nazionali
applicare, nell’ambito delle loro competenze,
le norme del diritto comunitario, garantendo la piena efficacia di tali norme a tutela dei
diritti da esse attribuiti ai singoli.
Se ciò non fosse, la piena efficacia dell’art. 101 del Trattato e, in particolare, l’effetto utile
del divieto sancito al n. 1 dello stesso, sarebbero privati del loro potenziale e la valenza del
Trattato stesso messa in discussione22.
In ordine poi, all’altro aspetto riguardante il tasso d’interesse da considerare ed applicare
in sostituzione di quello accertato e dichiarato nullo, ai fini della restituzione dell’indebito
pagato, v’è da dire che per il periodo considerato dalla Decisione [settembre 2005- maggio
22 Corte giustizia comunità Europee, 20/09/2001, n. 453/99.

2008- (2009)], il tasso di riferimento applicabile in via generale è certamente quello
previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a) del TUB.


Ma tale conclusione non è convincente per una serie di ragioni.
Innanzitutto si ritiene applicabile un tasso di interesse pari a zero e non quello previsto
dall’art. 117, comma 7 lett. a) TUB, atteso che la natura dell’interesse tutelato , quello cioè,
di garantire una concorrenza non distorta promana da una norma di ordine pubblico per
come affrontato e specificato nel 1° considerando della Direttiva 2014/104/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/11/2014 recepita in Italia con il decreto n.
3/2017 in cui è chiaramente affermato che: “Gli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono elementi di ordine pubblico”, oltre
che per la natura di tutela offerta dal Trattato stesso.
Se si parte dall’assunto che le previsioni di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato sono norme
di ordine pubblico europeo, in Italia devono essere necessariamente collegate all’art. 1418
c.c. che commina la nullità a tutti quei contratti stipulati in violazione di norme imperative
e di ordine pubblico, ed altresì agli artt. 1343 c.c. e 1346 c.c. in ordine alla nullità in caso
di oggetto e di causa illeciti del contratto stesso. Per quanto concerne l’ordine pubblico
esso va identificato nell’insieme dei principi di natura politica ed economica della società,
immanenti nell’ordinamento giuridico vigente supportato dagli arresti interpretativi della
Corte di Giustizia CE, dai vari articoli della Direttiva 2014/104, e del D.lgs. n. 3/2017.
In secondo luogo nelle ipotesi di mutui e derivati in cui il tasso d’interesse , per il periodo
di riferimento preso in considerazione dalla Decisione, è stato determinato prendendo
come parametro il tasso Euribor, nel momento in cui tale tasso è dichiarato nullo, in quei
mutui e derivati ci si viene a trovare in una situazione di indeterminatezza dei tassi applicati
per la violazione di cui agli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i
principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto dei contratti formali e per
violazione dell’art. 1322 c.c. in tema di equilibrio e giustizia contrattuale in quanto, in
questo caso ci troveremmo dinanzi ad un interesse non meritevole di tutela.
Nonché per la violazione dell’art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 (Divieto di abuso di
dipendenza economica) e degli artt. 1333-1334-1335-1355-1372 e 1346 c.c. con
l’osservanza del principio della ripetibilità delle attribuzioni prive di causa giustificativa,
fissato nell’art. 2033 c.c..

La possibilità concreta ed attuale per i contratti a tutt’oggi in essere (mutui e derivati) i
cui interessi pagati sono stati determinati con il parametro EURIBOR per il periodo
stabilito nella Decisione, per il principio dell’unitarietà dell’obbligazione dei contratti di
mutuo o di finanziamento in genere, possono essere oggetto di azione di ripetizione nei
confronti degli istituti di credito, di quanto indebitamente percepito.
Mentre per i contratti già conclusi da più di 5 anni si dovrà valutare la prevalenza della
prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. rispetto a quanto stabilito dall’art. 8 del D.lgs. n.
3/2017, che appare limitativo e riduttivo rispetto sia a quanto stabilito dalla Direttiva
2014/104 (s.v. il 36^ considerando e suo art. 10, comma 3 attuativo) sia rispetto alla
consolidata e granitica giurisprudenza formatasi per l’azione di ripetizione, sia rispetto alla
eventuale richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 per fatto illecito.
Medesime considerazioni in ordine alle azioni di ripetizione di quanto pagato
indebitamente si possono fare per i derivati ed i mutui contratti dagli Enti Pubblici,
osservando che per questi ultimi le somme che si possono ottenere in restituzione dalle
banche sarebbero tutte a benefico dei cittadini e della collettività.
Infine, per i soli privati e le microimprese, oltre a quanto sin qui rappresentato, vi sono ad
adiuvandum ulteriori osservazioni in ordine alla circostanza che l’EURIBOR nullo a
seguito della Decisione, rappresenta altresì, una clausola abusiva per i consumatori
(Cass. Sezioni Unite Sentenza n.9479 del 6 aprile 2023) sia ai sensi e per gli effetti della
Direttiva 93/13/CE, oltre alla violazione dell’art. 2 della Legge n. 287/1990 per essere
stato, il tasso EURIBOR, determinato, negli anni di riferimento, mediante accordi di
Cartello da parte delle banche.